UNIREC e FISASCAT CISL e UILTUCS firmano nuova intesa a seguito del jobs act per il settore della tutela del credito

La nuova intesa – interviene Marco Pasini, Presidente UNIREC – rappresenta un ulteriore e importante passo del proficuo dialogo instaurato con le parti sociali che ci ha consentito di adeguarci alla Riforma Fornero, di disciplinare il passaggio dei dipendenti al CCNL Studi Professionali, nonché di trovare collocazione nella V Area del predetto contratto, dove oggi sono previste le specifiche figure del nostro settore.

Con questo documento di aggiornamento, che recepisce le novità introdotte d al Jobs Act, sottolineiamo ulteriormente - anche per mezzo di un nuovo meccanismo di definizione del compenso - la professionalità dei collaboratori.Auspichiamo, inoltre, - in assoluta continuità con il percorso virtuoso di relazioni sindacali intrapreso a partire dal 2012 - di proseguire la trattativa al fine di definire nel prossimo futuro una disciplina per i collaboratori a partita IVA e delineare un quadro di regole per le imprese che scelgono di ricorrere a tutto campo al lavoro subordinato

“L’accordo siglato – dichiara Marcello Grimaldi, Vicepresidente UNIREC con delega alla riforma del mercato del lavoro – interpreta efficacemente le dinamiche del nostro settore muovendosi secondo una logica di risultato e di premialità. Dà pertanto attuazione ai principi insiti nel Jobs Act e supera definitivamente la riforma Fornero.

Nell’accordo peraltro si va oltre le prescrizioni normative in un’ottica di maggiore tutela del collaboratore, confermando da un lato l’estensione del regime di assistenza sanitaria integrativa (CADIPROF) non previsto per legge e, dall’altro, in modo innovativo anche la conservazione sul piano della formulazione contrattuale del progetto, nonostante l’abrogazione delle norme sui Co.Co.Pro.”

Le novità contenute nell’accordo, in linea con le modifiche legislative in tema di collaborazioni coordinate e continuative contenute nel D.Lgs. 81/15, riguardano in sintesi:

l’applicazione del regime delle Co.Co.Co. in sostituzione di quello delle Co.Co.Pro.;

la salvaguardia dell’impostazione del protocollo 2012, allegato alla versione aggiornata dell’accordo, e conseguente riconoscimento dell’autonomia dei collaboratori pur nel rispetto delle forme di coordinamento descritte, tra cui la prenotazione delle fasce orarie di disponibilità della postazione;

il corrispettivo proporzionato ai risultati che valorizza ulteriormente le capacità professionali individuali;

la previsione di un progetto allegato alle Co.Co.Co. per descrivere l’attività;

la definizione del trattamento economico e normativo delle collaborazioni, in considerazione delle specificità e delle caratteristiche del settore come previsto dalla normativa attuativa del Jobs Act;

la previsione di un quantitativo minimo di pratiche da affidare al collaboratore;

la copertura sanitaria CADIPROF.

9 Novembre 2015

Fonte: UNIREC

 

Link della fonte: www.unirec.it

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